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Detrazione 55% per il risparmio energetico in scadenza per il prossimo 31 dicembre 2011
I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d’imposta del 55% ai fini Irpef o Ires per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono obbligatoriamente avere sostenuto le spese entro il prossimo 31 dicembre 2011. Per quanto riguarda le modalità di sostenimento della spesa occorre distinguere tra soggetti non titolari di reddito di impresa e soggetti titolari di reddito d’impresa. - Per i soggetti non titolari di reddito d’impresa vige il principio di cassa, per cui la spesa si considera sostenuta alla data del bonifico bancario o postale. - Per le imprese, invece, il momento dell’effettivo pagamento non assume rilevanza in quanto vige il principio di competenza: è obbligatorio che le fatture relative ai lavori oggetto dell’intervento energetico abbiano quale competenza il periodo d’imposta 2011. Pertanto, il sostenimento della spesa è legato a due momenti diversi, cioè alla data di pagamento per i soggetti non titolari di reddito di impresa ovvero alla competenza economica per quanto riguarda i soggetti titolari di reddito di impresa.
L’agevolazione fiscale del 55% è, attualmente, fruibile per le spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2011, salvo l’approvazione di una proroga per i prossimi periodi di imposta. Ad oggi, le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 non potranno godere di alcun tipo di detrazione.
La detrazione del 55% dell’importo di spesa sostenuto compete nel limite della capienza dell’imposta lorda e deve essere ripartita obbligatoriamente in dieci rate annuali di pari importo (per le spese sostenute nel periodo di imposta 2011). Qualora gli interventi non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2011, è necessario presentare una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dell’ammontare delle spese sostenute nel periodo di imposta 2011 entro il prossimo 30 marzo 2012. Si evidenzia che l’adempimento in esame non sostituisce in alcun modo l’ulteriore obbligo previsto per fruire della detrazione del 55%, consistente nella trasmissione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito web http://efficienzaenergetica.acs.enea.it, dei dati relativi agli interventi realizzati.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il mancato o irregolare assolvimento dell’adempimento dell’invio telematico delle spese sostenute nel periodo di imposta precedente per i lavori a cavallo d’anno non comporta la decadenza dalla fruizione della detrazione del 55%, ma l’applicazione della sanzione in misura fissa (da € 258 a € 2.065) prevista dall’art.11, co.1 del D.Lgs. n.471/97, per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Andrea Pardo
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