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Dichiarazione tardiva per i redditi per il periodo d'imposta 2010

Rammentiamo a tutti i Clienti che, il prossimo 29 dicembre 2011, scade il termine per provvedere all’invio della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2010, non trasmessa nel termine canonico del 30 settembre 2011.

In tal modo (presentazione con ritardo non superiore a 90 giorni) la dichiarazione si considera regolarmente “presentata”, ancorché tardivamente e, quindi, non si incorre nella più pericolosa ipotesi dell’omessa dichiarazione, fattispecie a cui sono collegate pesanti sanzioni, oltre al pericolo della possibile determinazione induttiva del reddito di impresa (per le imprese) o di lavoro autonomo (per i professionisti).
Peraltro, ricordiamo anche che, ove si provveda al versamento delle imposte dovute (anche con ravvedimento operoso, applicando la sanzione del 3,75%), la successiva presentazione del modello Unico 2011 entro il 29 dicembre prossimo consente di beneficiare dell’applicazione della sanzione in misura fissa di € 258 (riducibile a € 25,80 con ravvedimento), anziché di quella variabile che va dal 120% al 240% delle imposte dovute.
Si invita, pertanto, la clientela a voler attentamente valutare la propria situazione, riflettendo se con riferimento al periodo d’imposta 2010 non si sia tralasciato di consegnare allo Studio un eventuale reddito percepito e per tale motivo non sia stata compilata e trasmessa la dichiarazione dei redditi.
Si pensi, per fare qualche esempio, ad un contratto di locazione iniziato nel corso del 2010, ovvero un reddito occasionale percepito in tale anno, ovvero ancora la presenza di più CUD non conguagliati; nelle situazioni dubbie si invita la clientela a contattare lo Studio per verificare la necessità di presentare, ancorché tardivamente, la dichiarazione per il 2010.
Onde consentire allo Studio di elaborare ed inoltrare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2010, si invita la clientela a consegnare allo Studio la documentazione necessaria (in primis quella da cui risulta il reddito omesso che si intende dichiarare).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Andrea Pardo

 
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